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Polizia Penitenziaria

Adesivi, divise, stemmi e tanto altro per la Polizia Penitenziaria Cenni storici L’atto di nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria, è stabilito dalla Regie Patenti del 18 marzo 1817 che approvarono il “Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato”. Le carceri del Regno Sardo furono divise in sette classi, secondo il numero degli organici dei Soldati di giustizia destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni Famiglia era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l’operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana “senza prefissione di giorno”. Con l’Unità d’Italia, tra il 1860 e il 1862, furono emanati cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, con altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia: bagni penali (R.D. 19 settembre 1860) dipendenti dal Ministero della Marina e di Custodia (con il R.D. 29 novembre 1866 fu sancito il passaggio dal Ministero della Marina al Ministero dell’Interno); carceri giudiziarie (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681); case penali (R.D.13 gennaio 1862, n. 413); case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813); case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018), tutte dipendenti dal Ministero dell’Interno. Ogni regolamento disciplinava il funzionamento degli istituti e gli organici del personale di custodia e amministrativo. Nel 1861, con R.D. del 9 ottobre n. 255, fu istituita la direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell’Interno, in sostituzione dell’Ispettorato generale istituito nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era posto un ispettore generale. Primo direttore generale delle carceri del Regno d’Italia fu nominato, nel 1861, l’avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. L’unificazione del personale sia amministrativo che di custodia fu stabilita con il R.D. 10 marzo 1871. Il R.D. dell’8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell’amministrazione generale delle carceri. La riorganizzazione e l’unificazione dei diversi ordinamenti del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) “Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena”, che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 “Pel corpo delle guardie carcerarie”. Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Per la prima volta il governo affrontava specificatamente l’ordinamento del personale di custodia delle carceri, materia che fino ad allora era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L’attribuzione dello status militare del corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione (art.5) Con il R.D. del 6 luglio 1890 n. 7011 fu emanato l’Ordinamento degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi che istituisce il Corpo degli Agenti di Custodia: Il Corpo degli Agenti di Custodia è istituito per vigilare e custodire i detenuti delle Carceri giudiziarie centrali, succursali, mandamentali; i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti all’aperto; i minorenni nei Riformatorii governativi. Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata la sorveglianza esterna degli Stabilimenti suddetti (art. 1). L’ intervento legislativo di maggiore rilievo tra quelli emanati nel periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale, è il R.D. 24 marzo 1907, n. 150, con cui si approva il nuovo Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia, che non apporta modifiche sostanziali rispetto al Regolamento del 1890. Con il R.D. 31 dicembre 1922, n. 1718, la Direzione generale delle carceri e dei riformatori viene trasferita, a partire dal 15 gennaio 1923, dal Ministero dell’Interno a quello della Giustizia. Con R.D.5 aprile 1928, n. 828 la direzione generale delle carceri e dei riformatori assume la nuova denominazione di Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena. Il Regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, seppure modificato negli anni successivi per adeguare le norme contenute al sistema democratico e alla nuova concezione del carcere sancita dalla riforma penitenziaria del 1975, è rimasto in vigore fino al 1990. L’appartenenza degli Agenti di Custodia alle Forze Amate dello Stato ed a quelle in servizio di Pubblica Sicurezza fu deciso con il primo provvedimento legislativo emanato nel dopoguerra in materia penitenziaria. Il Decreto Lgs.vo Luog.le 21 agosto 1945 attribuiva agli Agenti di Custodia la qualifica di polizia giudiziaria e la soggezione alla giurisdizione militare. Smilitarizzazione, professionalità e sindacalizzazione sono stati gli obiettivi che, dopo l’approvazione della riforma penitenziaria nel 1975, si sono imposti come punti essenziali per adeguare il Corpo alle nuove prospettive della pena. Un carcere in cui la sicurezza e la legalità sono le condizioni per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Il 15 dicembre 1990 viene emanata la legge n. 395 che istituisce il Corpo di Polizia Penitenziaria e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. La Riforma del 1990 ha accolto le esigenze di cambiamento attraverso la riqualificazione, smilitarizzazione e sindacalizzazione, affidando alla Polizia Penitenziaria, oltre ai tradizionali compiti di assicurare la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, anche la partecipazione al trattamento rieducativo. La Riforma del 1990 le donne entrano a far parte del Corpo con pari dignità e professionalità. La Polizia Penitenziaria svolge compiti specialistici, all’interno degli istituti penitenziari e nei servizi esterni, che ne definiscono l’identità, la mission e l’unicità.

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Adesivi, divise, stemmi e tanto altro per la Polizia Penitenziaria Cenni storici L’atto di nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria, è stabilito dalla Regie Patenti del 18 marzo 1817 che approvarono il “Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato”. Le carceri del Regno Sardo furono divise in sette classi, secondo il numero degli organici dei Soldati di giustizia destinati a prestarvi servizio. A capo di ogni Famiglia era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l’operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana “senza prefissione di giorno”. Con l’Unità d’Italia, tra il 1860 e il 1862, furono emanati cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, con altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia: bagni penali (R.D. 19 settembre 1860) dipendenti dal Ministero della Marina e di Custodia (con il R.D. 29 novembre 1866 fu sancito il passaggio dal Ministero della Marina al Ministero dell’Interno); carceri giudiziarie (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681); case penali (R.D.13 gennaio 1862, n. 413); case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813); case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018), tutte dipendenti dal Ministero dell’Interno. Ogni regolamento disciplinava il funzionamento degli istituti e gli organici del personale di custodia e amministrativo. Nel 1861, con R.D. del 9 ottobre n. 255, fu istituita la direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell’Interno, in sostituzione dell’Ispettorato generale istituito nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era posto un ispettore generale. Primo direttore generale delle carceri del Regno d’Italia fu nominato, nel 1861, l’avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870. L’unificazione del personale sia amministrativo che di custodia fu stabilita con il R.D. 10 marzo 1871. Il R.D. dell’8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell’amministrazione generale delle carceri. La riorganizzazione e l’unificazione dei diversi ordinamenti del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) “Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena”, che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 “Pel corpo delle guardie carcerarie”. Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Per la prima volta il governo affrontava specificatamente l’ordinamento del personale di custodia delle carceri, materia che fino ad allora era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno. L’attribuzione dello status militare del corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione (art.5) Con il R.D. del 6 luglio 1890 n. 7011 fu emanato l’Ordinamento degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi che istituisce il Corpo degli Agenti di Custodia: Il Corpo degli Agenti di Custodia è istituito per vigilare e custodire i detenuti delle Carceri giudiziarie centrali, succursali, mandamentali; i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti all’aperto; i minorenni nei Riformatorii governativi. Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata la sorveglianza esterna degli Stabilimenti suddetti (art. 1). L’ intervento legislativo di maggiore rilievo tra quelli emanati nel periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale, è il R.D. 24 marzo 1907, n. 150, con cui si approva il nuovo Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia, che non apporta modifiche sostanziali rispetto al Regolamento del 1890. Con il R.D. 31 dicembre 1922, n. 1718, la Direzione generale delle carceri e dei riformatori viene trasferita, a partire dal 15 gennaio 1923, dal Ministero dell’Interno a quello della Giustizia. Con R.D.5 aprile 1928, n. 828 la direzione generale delle carceri e dei riformatori assume la nuova denominazione di Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena. Il Regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, seppure modificato negli anni successivi per adeguare le norme contenute al sistema democratico e alla nuova concezione del carcere sancita dalla riforma penitenziaria del 1975, è rimasto in vigore fino al 1990. 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